Home » GREEN PASS: Novità sull’estensione

GREEN PASS: Novità sull’estensione

Continuano i passi in avanti dei nuovi decreti, e della relativa conversione in caso di decreti-legge, per l’estensione dell’utilizzo della certificazione verde o green pass nel mondo del lavoro.

C’è stato il via libera della Camera al disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

Inoltre il Consiglio dei Ministri, riunito giovedì 9 settembre 2021, ha approvato il nuovo decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.

E si preannunciano future estensioni dell’obbligo del green pass a diverse altre categorie (ristoratori, camerieri, gestori e dipendenti di cinema e teatri, autisti dei mezzi del trasporto pubblico locale, …).

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

La conversione del decreto-legge 23 luglio 2021

Riguardo alla conversione del DL 105/2021 ricordiamo brevemente che il testo del DL all’articolo 1 proroga la dichiarazione dello stato di emergenza: “in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021”.

Inoltre il DL 105/2021 ha deciso nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni: l’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dall’entrata in vigore del decreto i due parametri principali sono:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Infine il DL ha stabilito alcune attività che è possibile svolgere solo se si è in possesso di:

  • certificazioni verdi Covid-19 ( green pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (con validità 48 ore)”

Il nuovo decreto-legge e le novità per scuole e università

Veniamo ora al nuovo decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.

Il nuovo decreto-legge estende l’obbligo del Green pass, ad esempio, ai lavoratori nel settore della scuola e dell’università e prevede anche obblighi per il personale delle Rsa.

In particolare si fa riferimento alla:

– “straordinaria necessità e urgenza, in vista dell’imminente inizio delle attività didattiche dell’anno scolastico e accademico 2021/2022, di introdurre ulteriori misure in ordine alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative, alle sedi universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonchè delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, estendendo in tali ambiti l’obbligo di certificazione verde, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2”;

– “straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus ampliando le categorie di soggetti tenuti all’obbligo vaccinale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario”.

Nel nuovo decreto-legge all’articolo 1 si indica che al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono inseriti alcuni nuovi articoli.

Ad esempio l’art. 9-ter.1 in cui si indica che le disposizioni di cui all’articolo 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) “si applicano anche al personale scolastico dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle predette istituzioni”. Inoltre (comma 2) fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, “al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS)”. Inoltre la “misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

Viene poi aggiunto anche un art. 9-ter-2 che riguarda l’impiego delle certificazioni verdiCOVID-19 per l’accesso nelle strutture della formazione superiore: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”. E “la misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

Le novità in materia di strutture socio sanitario-assistenziali

Riprendiamo, ricapitolando anche quanto già indicato nei precedenti paragrafi, alcune indicazioni tratte dal “Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 35 del 9 settembre 2021”.

Ribadiamo i tre ambiti affrontati dal nuovo decreto-legge approvato:

  1. Scuola: “le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore)”. Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative “è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori”. Chi controlla? “Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”;
  2. Università: “chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19”. I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica “sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”.
  3. Salute: in questo caso “le nuove norme entrano in vigore da 10 ottobre e saranno efficaci fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, e applicano l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie”. Tali norme si applicano “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.)”. E “sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.

Ricordiamo che, con riferimento all’articolo 3, il decreto-legge è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (dunque è entrato in vigore l’11 settembre 2021).

Nel decreto-legge (articolo 2) si indica che, riguardo alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l’articolo 4 è inserito l’Art. 4-bis (Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in ambito assistenziale): “dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1-bis”.

Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture a cui si applica il nuovo DL si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del DL 44/2021, ad eccezione del comma 8, “e la sospensione della prestazione lavorativa, comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 comma 10”.

Lascia un commento